Al  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe,  sono apportate le
seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine  del
sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla  pag. 8, all'art. 11, comma 1, lettera a), punto 5), dove e'
scritto: "5) 'naturalmente gassata o effervescente naturale',  se  il
tenore di anidride carbonica libera, ..", si legga: "5) 'naturalmente
gassata'  o  'effervescente  naturale',  se  il  tenore  di  anidride
carbonica libera, ...";
    alla pag. 9, all'art. 13, comma 3, dove e' scritto: "3. Fuori dei
casi previsti dal comma, l'importazione di un'acqua minerale naturale
..",
si legga: "3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'importazione  di
un'acqua minerale naturale ..";
    alla pag. 11:
     all'art.  20,  comma  1,  dove e' scritto: " .. si applicano, in
quanto compatibili con  il  presente  decreto,  le  norme  del  regio
decreto  28  settembre  1919,  n.  1924,  del decreto ministeriale 20
gennaio 1927, del D.O.G. 7 novembre 1939, n. 1856.", si legga:  "  ..
si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme
del   regio   decreto   28  settembre  1919,  n.  1924,  del  decreto
ministeriale 20 gennaio 1927, del decreto  del  Capo  del  Governo  7
novembre  1939,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 276 del 28
novembre 1939.";
    all'art. 21, comma 1, dove e' scritto: " .. e del  regio  decreto
28  settembre  1919,  n.  1924,  sedicesimo  comma, sono sottoposti a
revisione entro ..", si legga: " .. e del regio decreto 28  settembre
1919,  n.    1924,  sono  sottoposti  a  revisione  entro  .."  ed al
successivo comma 2, dove e' scritto:
"2.  Il  titolare   dell'autorizzazione   e'   tenuto   a   procedere
all'adeguamento  delle  etichette  di  conformita' alle norme ..", si
legga: "2. Il titolare  dell'autorizzazione  e'  tenuto  a  procedere
all'adeguamento delle etichette in conformita' alle norme ..".
   Gli  allegati I, II e III al decreto legislativo sopra richiamato,
pubblicati dalla pag. 12 alla pag. 25  del  gia'  citato  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale,  sono  da considerare soppressi
perche'  non  facenti  parte  integrante  del   decreto   legislativo
medesimo.